Art. 4.

      1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di Stato di abilitazione alla professione di ottico-optometrista. Tali esami hanno sede in Roma e consistono in prove scritte ed orali.
      2. Possono sostenere gli esami di Stato di abilitazione quanti, in possesso del diploma di laurea in ottica-optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un ottico-optometrista in attività e iscritto all'albo di cui al citato articolo 2, comma 6.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da quattro ottici-optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma 6, con almeno cinque anni di

 

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iscrizione agli stessi. Si prescinde da tale limite temporale in sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo transitorio pari a cinque anni.
      4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 2, comma 6, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.